Nel diritto dell'ordinamento giuridico italiano, il dolo indica generalmente la volontà di una persona, estricantesi in una modalità di condotta, caratterizzata dall'arrecare danno altrui.
Diritto penale
In diritto penale il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. Lo stabilisce l'art. 42 del codice penale italiano secondo cui nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Il dolo è richiesto come condizione per la punibilità solamente nei delitti, e non anche nelle contravvenzioni, che indifferentemente possono essere compiute con dolo o con colpa.
Nozione codicistica
Il dolo è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del codice penale italiano: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
Tale definizione postula dunque due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell'emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà :
La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione quali fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto solo il movimento corporeo dell'uomo; mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale. La teoria della volontà privilegiava invece l'elemento volitivo del per maggiori informazioni consulta la pagina del comune qui |